UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto 1° settembre 1884, n.  2658,  col  quale  le
funzioni  del  Regio  Commissario  per  la   liquidazione   dell'asse
ecclesiastico  di  Roma  vennero  prorogate  a  tutto  settembre  del
corrente anno, per definire le operazioni  che  ancora  rimanevano  a
compiere; 
 
  Visto  che  le  operazioni  stesse  sono  ormai  quasi  del   tutto
terminate, e che resta solo a provvedersi perche'  quelle  poche  che
ancora  rimangono  sieno  ultimate,  e  perche'  continui  ad  essere
amministrato il Fondo speciale  per  gli  usi  di  beneficenza  e  di
religione istituito dalla legge del 19 giugno 1873, n. 1402,  fino  a
che sara' pubblicata la legge  sulle  proprieta'  ecclesiastiche  nel
Regno, di cui all'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214; 
 
  Visto il disegno di legge presentato per ordine Nostro dal Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti  alla  Camera  dei  deputati  nella
tornata del 28 maggio 1885 sull'amministrazione di quel Fondo  e  sul
compimento delle dette operazioni di stralcio; 
 
  Ritenuto che il progetto, gia' esaminato  dalla  Commissione  della
Camera, non pote'  essere  tradotto  in  legge  per  il  sopravvenuto
aggiornamento dei lavori parlamentari; 
 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, essendo prossimo  il  termine  in
cui cessano le funzioni del Regio Commissario; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Visto il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a che non sia altrimenti  provveduto  con  la  legge  indicata
nell'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214  (Serie  2ª),  il
Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della citta'  di
Roma, costituito giusta l'articolo 3 della legge 10 giugno  1873,  n.
1402 (Serie 2ª), sara'  amministrato  dalla  Direzione  generale  del
Fondo pel culto con contabilita' separata,  la  quale  eroghera'  nei
limiti delle somme  annualmente  disponibili  le  rendite  del  Fondo
anzidetto per gli usi suindicati.