UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto il Regio decreto 1° settembre 1884, n. 2658, col quale le funzioni del Regio Commissario per la liquidazione dell'asse ecclesiastico di Roma vennero prorogate a tutto settembre del corrente anno, per definire le operazioni che ancora rimanevano a compiere; Visto che le operazioni stesse sono ormai quasi del tutto terminate, e che resta solo a provvedersi perche' quelle poche che ancora rimangono sieno ultimate, e perche' continui ad essere amministrato il Fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione istituito dalla legge del 19 giugno 1873, n. 1402, fino a che sara' pubblicata la legge sulle proprieta' ecclesiastiche nel Regno, di cui all'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214; Visto il disegno di legge presentato per ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti alla Camera dei deputati nella tornata del 28 maggio 1885 sull'amministrazione di quel Fondo e sul compimento delle dette operazioni di stralcio; Ritenuto che il progetto, gia' esaminato dalla Commissione della Camera, non pote' essere tradotto in legge per il sopravvenuto aggiornamento dei lavori parlamentari; Ritenuta l'urgenza di provvedere, essendo prossimo il termine in cui cessano le funzioni del Regio Commissario; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Fino a che non sia altrimenti provveduto con la legge indicata nell'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (Serie 2ª), il Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della citta' di Roma, costituito giusta l'articolo 3 della legge 10 giugno 1873, n. 1402 (Serie 2ª), sara' amministrato dalla Direzione generale del Fondo pel culto con contabilita' separata, la quale eroghera' nei limiti delle somme annualmente disponibili le rendite del Fondo anzidetto per gli usi suindicati.